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ROMA - Protezione e assistenza ai migranti, ma anche lotta contro la tratta di esseri umani. Sono questi i temi che saranno tratati nel corso dell'incontro dal titolo ''Mediterraneo, un mare di schiave'', che si terra' giovedi' prossimo a Roma, nella sede del Parlamento Europeo. Il convegno organizzato in occasione della visita - dall'8 al 15 maggio - di una delegazione di operatrici sociali egiziane, giordane e libanesi, impegnate in politica e nella protezione di lavoratrici migranti e rifugiate, in Italia per studiare il sistema vigente, avra' inizio alle ore 15.00. Durante la loro missione, le operatrici incontreranno anche i responsabili immigrazione di CGIL, Gruppo Abele, Caritas e di enti locali particolarmente attenti a queste tematiche, come il Comune di Napoli e il Comune di Pisa, nonche' altre importanti realta' italiane impegnate nella protezione delle vittime di tratta su tutto il territorio italiano.

L'arrivo di questa delegazione fa parte di un piu' ampio programma - ''Una risposta olistica al traffico, violenza e sfruttamento delle lavoratrici migranti nel Mashrek'' - messo a punto nel 2011 da Un ponte per..., in collaborazione con la Jordanian Women's Union, per contrastare il fenomeno della violenza e dello sfruttamento delle lavoratrici migranti in Medio Oriente, sia attraverso il rafforzamento del quadro normativo e dei servizi di protezione legale e sociale, sia offrendo servizi di assistenza psicologica. All'evento, prenderanno parte esperti delle due sponde del Mediterraneo fra cui rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato (Squadra Mobile di Roma), le cooperative Be Free e Parsec, e la Casa dei diritti sociali.
Posted in: | martedì 8 maggio 2012
BRUXELLES – Un paese non può chiedere ai residenti esteri contributi esagerati per rilasciare un permesso di soggiorno: lo ha stabilito la Corte europea di giustizia dell'Ue.

La sentenza recita che uno Stato membro non puo' esigere contributi ''eccessivi e sproporzionati'' da cittadini di Paesi terzi, e dai loro familiari, quando chiedono lo status di ''soggiornanti di lungo periodo'' se questi hanno vissuto nel Paese almeno per cinque prima di presentare la domanda.

La sentenza nasce dalla decisione della Commissione europea di fare ricorso per inadempimento nei confronti dell'Olanda. L'Aja, infatti, chiede ai cittadini di Paesi terzi – ad eccezione di quelli turchi – un contributo tra 188 e 830 euro per rilasciare questi permessi, una somma che Bruxelles ritiene ''sproporzionata''.


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Posted in: | lunedì 7 maggio 2012
ROMA – Non va espulso l'immigrato irregolare che dimostra di convivere con un parente entro il quarto grado, residente in Italia, soprattutto se si tratta di un minorenne. Lo stabilisce la Cassazione che ha dato ragione a Robert T., straniero, che aveva chiesto il permesso di soggiorno in Italia dove da tempo conviveva assieme al nipote e al padre del bambino.

Sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello nel 2010, infatti, avevano accolto il ricorso di Robert contro il ''diniego del permesso di soggiorno'' disposto dalla Pubblica amministrazione. Secondo Robert, infatti, la Questura avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per motivi famigliari perche' convivente con il nipote, che allora aveva 4 anni e con il padre del bambino che in giudizio aveva confermato ''l'adesione al progetto di convivenza'' con lo zio.

Nel ricorso in Cassazione il ministero dell'Interno ha sostenuto che la situazione di convivenza dello straniero con un parente entro il quarto grado in questo caso si doveva escludere perche' la volonta' di convivenza non poteva essere espressa dal minore ne' tantomeno da chi ne esercitava la patria potesta' (il padre del bambino).

Non cosi' per la Sesta sezione civile della Cassazione che nella sentenza numero 6694 spiega come ''la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di fanciullo capace di discernimento e tenendo conto della sua eta' e del suo grado di maturita', prevedendo, per altro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite un rappresentante o un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale''.

In questo caso specifico quindi, secondo la Cassazione, trattandosi di un minore che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, era sufficiente ''la volonta' di mantenere la convivenza'' con lo zio straniero espressa dal padre del bambino per poter ottenere il permesso di soggiorno.


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