ROMA – Non va espulso l'immigrato irregolare che dimostra di convivere con un parente entro il quarto grado, residente in Italia, soprattutto se si tratta di un minorenne. Lo stabilisce la Cassazione che ha dato ragione a Robert T., straniero, che aveva chiesto il permesso di soggiorno in Italia dove da tempo conviveva assieme al nipote e al padre del bambino.
Sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello nel 2010, infatti, avevano accolto il ricorso di Robert contro il ''diniego del permesso di soggiorno'' disposto dalla Pubblica amministrazione. Secondo Robert, infatti, la Questura avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per motivi famigliari perche' convivente con il nipote, che allora aveva 4 anni e con il padre del bambino che in giudizio aveva confermato ''l'adesione al progetto di convivenza'' con lo zio.
Nel ricorso in Cassazione il ministero dell'Interno ha sostenuto che la situazione di convivenza dello straniero con un parente entro il quarto grado in questo caso si doveva escludere perche' la volonta' di convivenza non poteva essere espressa dal minore ne' tantomeno da chi ne esercitava la patria potesta' (il padre del bambino).
Non cosi' per la Sesta sezione civile della Cassazione che nella sentenza numero 6694 spiega come ''la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di fanciullo capace di discernimento e tenendo conto della sua eta' e del suo grado di maturita', prevedendo, per altro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite un rappresentante o un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale''.
In questo caso specifico quindi, secondo la Cassazione, trattandosi di un minore che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, era sufficiente ''la volonta' di mantenere la convivenza'' con lo zio straniero espressa dal padre del bambino per poter ottenere il permesso di soggiorno.
fonte
Sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello nel 2010, infatti, avevano accolto il ricorso di Robert contro il ''diniego del permesso di soggiorno'' disposto dalla Pubblica amministrazione. Secondo Robert, infatti, la Questura avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per motivi famigliari perche' convivente con il nipote, che allora aveva 4 anni e con il padre del bambino che in giudizio aveva confermato ''l'adesione al progetto di convivenza'' con lo zio.
Nel ricorso in Cassazione il ministero dell'Interno ha sostenuto che la situazione di convivenza dello straniero con un parente entro il quarto grado in questo caso si doveva escludere perche' la volonta' di convivenza non poteva essere espressa dal minore ne' tantomeno da chi ne esercitava la patria potesta' (il padre del bambino).
Non cosi' per la Sesta sezione civile della Cassazione che nella sentenza numero 6694 spiega come ''la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di fanciullo capace di discernimento e tenendo conto della sua eta' e del suo grado di maturita', prevedendo, per altro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite un rappresentante o un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale''.
In questo caso specifico quindi, secondo la Cassazione, trattandosi di un minore che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, era sufficiente ''la volonta' di mantenere la convivenza'' con lo zio straniero espressa dal padre del bambino per poter ottenere il permesso di soggiorno.
fonte
0 commenti for "non va espulso lo straniero che vive con un nipote minorenne"